La generica descrizione dell’operazione in fattura (natura, quantità e qualità dei beni / servizi) determina, come recentemente sancito dalla Corte di Cassazione, l’indetraibilità dell’IVA in capo all’ acquirente / committente.

Tale “penalizzazione” può essere superata qualora vengano forniti ulteriori elementi che consentono all’Ufficio di accertare i requisiti sostanziali per l’esercizio del diritto alla detrazione.

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