Dal primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR), da portare in detrazione IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico), devono essere pagate con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o comunque tracciabili. A prevederlo è stata la Legge di Bilancio (articolo 1 commi 679-680 della Legge 160/2019).

Le uniche eccezioni riguardano le spese mediche effettuate in farmacia, presso la sanitaria o dall’ottico (medicinali e dispositivi medici) che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti (al Fisco i dati tracciati arriveranno comunque, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, tramite scontrino parlante), così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.

Per le prestazioni effettuate intramoenia presso ospedali e strutture pubbliche bisognerà invece pagare comunque con metodo tracciabile.

Ricordiamo che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, rientrando quindi nelle nuove disposizioni di legge, oltre alle spese sanitarie, anche gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive dei ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sedeerogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

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