Come noto, la memorizzazione elettronica e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi decorre dall’1.7.2019 ovvero dall’1.1.2020 in base all’ammontare del volume d’affari (superiore o meno a € 400.000).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

– per volume d’affari si deve intendere quello complessivamente conseguito dal contribuente e quindi, in caso di più attività, va fatto riferimento al volume d’affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dalla modalità di certificazione delle cessioni / prestazioni effettuate;

– va fatto riferimento al volume d’affari 2018 (mod. IVA 2019).

Conseguentemente, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 rientrano automaticamente tra i soggetti obbligati all’invio telematico dal 2020. In merito, considerato il richiamo al “computo su base annuale” si ritiene inoltre che, in caso di inizio dell’attività nel 2018, sia necessario ragguagliare ad anno il volume d’affari conseguito.

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