La Legge n. 96/2017 ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “prestazioni occasionali”, che rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorioPossono far ricorso alle prestazioni occasionali:

      – le persone fisiche, non nell ’esercizio di attività professionale o d’impresa, per attività quali:

  • ­     piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • ­     assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • ­     insegnamento privato supplementare;

      –  gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);

      –  le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:

  • ­     pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
  • ­     giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università;
  • ­     persone disoccupate, così come definite dall’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
  • ­     percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;

     – le amministrazioni pubbliche, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

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