News del 10/04/2013

Il Legislatore ha previsto una specifica disciplina in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:

–    soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;

–    soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.).

 La disciplina differenzia l’appaltatore (il soggetto che effettua i lavori) rispetto al committente (il soggetto che ordina i lavori) e si sostanzia nei seguenti elementi:

●   l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti tributari riguardanti il contratto di subappalto nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

●   il committente ha (soltanto) l’obbligo di verificare, prima di pagare la fattura, che l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbia effettuato i suddetti adempimenti.

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