News del 21/10/2014

Come noto, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate operazioni non imponibili IVA in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni.

Affinché l’operazione possa considerarsi “intraUE”, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

 

1. onerosità dell’operazione;

2. destinazione dei beni in un altro Stato UE;

3. soggettività passiva dell’acquirente in un altro Stato UE (o ivi identificato).

In mancanza di tali elementi la cessione (acquisto) è imponibile nello Stato in cui i beni esistono (e non in quello di destinazione).

 Il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE.

Related Posts