News del 10/02/2016

Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti a:

· inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3 di ciascun anno, la Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno precedente;

· consegnare ai percipienti entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di riferimento, la Certificazione Unica, in duplice copia.

Si rammenta che la Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:

· i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;

 

· i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata. 

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