News del 15/04/2016

Come noto, il reverse charge consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA, che è posto in capo all’acquirente / committente anziché al cedente / prestatore.

In particolare, il cedente / prestatore emette fattura senza addebito dell’IVA, la quale deve essere:

· integrata dall’acquirente / committente con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;

· annotata da quest’ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Nell’ambito del recepimento delle Direttive comunitarie n. 2013/42/UE e 2013/43/UE, disposto dalla Legge n. 154/2014, c.d. “Legge di delegazione europea 2013”, il Governo ha approvato il D.Lgs. n. 24/2016, contenente specifiche disposizioni “contro le frodi in materia di IVA” che prevedono l’applicazione (temporanea) del reverse charge a talune operazioni “a rischio frodi” modificando l’art. 17, DPR n. 633/72.

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