News del 05/06/2014

L’art. 1, comma 681, Finanziaria 2014 così dispone: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’ unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota … La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.”

In base a quanto disposto dal comma in esame, per gli immobili concessi in locazione/comodato si configurano 2 distinte obbligazioni in capo rispettivamente:

 all’inquilino / comodatario, tenuto al versamento “nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI”.

– al proprietario, tenuto a corrispondere la “restante parte” del tributo.

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