News del 11/02/2014

Al fine di consentire alle aziende creditrici nei confronti della Pubblica Amministrazione, soprattutto quelle che operano nell’ambito di appalti pubblici, di poter continuare a operare sul mercato è prevista una speciale tipologia di DURC che può essere rilasciato:

·      in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;

·      di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. 

Il DURC in esame dovrà contenere esplicitamente la dicitura di emissione “ex art. 13 bis, comma 5, DL n. 52/2012” e può essere utilizzato anche per la compensazione di somme iscritte a ruolo.

 L’INPS, nella Circolare n. 16 dal 30 gennaio 2014, chiarisce le modalità di rilascio e di utilizzo di tale tipologia specifica di DURC, e ricorda che, a tal fine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha realizzato, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), la funzione di

·      “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti,

·      “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

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