L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017, fornisce importanti precisazioni in merito alle novità introdotte dal DL n. 50/2017, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni nel Mod. F24 da parte dei sostituti d’imposta. In particolare, l’Agenzia, al fine di agevolare la definizione dell’ambito applicativo delle nuove disposizioni, fornisce un elenco di codici tributo (Allegato 2 alla Risoluzione) il cui utilizzo in compensazione orizzontale (e, dunque, con tributi diversi) necessita, per i soggetti titolari di partita IVA, l’uso “obbligato” dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

 

Con specifico riferimento ai datori di lavoro/sostituti d’imposta, l’Agenzia conferma ufficialmente quanto anticipato verbalmente, nei giorni scorsi, da propri funzionari, in relazione all’esclusione dell’obbligo di utilizzo dei canali Entratel/Fisconline da parte dei titolari di partita IVA nell’ipotesi in cui sul Mod. F24 siano utilizzati in compensazione il Bonus Renzi (codice tributo 1655) e i crediti 730 (codici tributo 1631, 3796 e 3797).

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