L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 57, pubblicata nella tarda serata del 4 maggio 2017, fornisce importanti precisazioni in merito alle novità introdotte dal DL n. 50/2017, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni nel Mod. F24 da parte dei sostituti d’imposta. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario in conseguenza ai dubbi e agli inconvenienti tecnici emersi in fase di applicazione delle nuove disposizioni.

Con specifico riferimento all’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare tramite Entratel/Fisconline i Modd. F24 contenenti compensazioni di crediti relativi ad IVA, IRAP, imposta sui redditi, addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi,indipendentemente dal relativo importo. 

Pertanto, ferma restando la vigenza dell’obbligo in oggetto dal 24 aprile 2017 (e, dunque, anche in relazione alla presentazione del Mod. F24 in scadenza il 16.05.2017), a fronte dei tempi tecnici richiesti per l’adeguamento delle procedure informatiche, i controlli da parte dell’Agenzia sul corretto assolvimento del predetto obbligo,inizieranno solo a partire dal prossimo 1° giugnoCiò non toglie, a parere di chi scrive, che eventuali comportamenti, da parte dei contribuenti, difformi alle disposizioni ad oggi in vigore, seppur adottati prima del 1° giugno 2017, saranno potenzialmente passibili di sanzione.

In altri termini, si ritiene, salvo successive diverse indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, che il periodo compreso tra il 24 aprile e il 1° giugno 2017 non costituisca un periodo transitorio concesso anche al contribuente per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Conseguentemente, con riferimento ai titolari di partita IVA, si ritiene consigliabile l’utilizzo del canale Entratel/Fisconline per la presentazione di Modd. F24 con compensazioni ai sensi dell’art. 17, D.Lgs n. 241/1997 fin da ora e, dunque, anche per la scadenza del prossimo 16 maggio.

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