News del 18/10/2016

Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l’8 ottobre 2016, ha modificato la disciplina relativa alla comunicazione preventiva obbligatoria, prevedendo limiti più stringenti rispetto alla normativa precedente:

 

 “i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione”.

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