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  • Data di Pubblicazione
    Novembre 13, 2015
  • Ultimo aggiornamento
    Giugno 13, 2022

CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

L’INPS, nella Circolare n. 178 del 3 novembre 2015, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

L’Istituto ricorda che il diritto all’esonero contributivo triennale è subordinato al rispetto di alcuni presupposti introdotti dalla Legge di Stabilità 2015. In particolare, il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Pertanto, l’esonero spetta nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano effettuato prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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