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	<title>2016 Archivi - Consulenti Associati Padova</title>
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	<title>2016 Archivi - Consulenti Associati Padova</title>
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	<item>
		<title>LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” (DAL 2017)</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/la-nuova-contabilita-semplificata-per-cassa-dal-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 11:38:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa. Ai fini contabili devono tenere 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute. In alternativa gli stessi possono utilizzare i registri IVA nei quali a fine anno riportare l’importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa. Ai fini contabili devono tenere 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute. In alternativa gli stessi possono utilizzare i registri IVA nei quali a fine anno riportare l’importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / pagati. Ai soggetti semplificati è riconosciuta la possibilità di optare (con validità almeno triennale) per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell’anno di annotazione del documento nei registri IVA.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>LA “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI DAL 2000 AL 2015</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/la-rottamazione-dei-ruoli-dal-2000-al-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 13:17:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’ambito del Decreto Legge c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” è prevista la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, ossia la c.d. “rottamazione delle cartelle”, beneficando della “cancellazione” delle sanzioni e degli interessi di mora. L’accesso a tale agevolazione, applicabile ai ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015, richiede: − la presentazione di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Nell’ambito del Decreto Legge c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” è prevista la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, ossia la c.d. “rottamazione delle cartelle”, beneficando della “cancellazione” delle sanzioni e degli interessi di mora.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’accesso a tale agevolazione, applicabile ai ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015, richiede:</p>
<p style="font-weight: 400;">− la presentazione di un’istanza entro il 23.1.2017, utilizzando uno specifico modello;</p>
<p style="font-weight: 400;">− il pagamento, in unica soluzione o in un massimo di 4 rate, delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi nonché dell’aggio e dei rimborsi spese, con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/spesometro-trimestrale-e-liquidazioni-iva-telematiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 13:15:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, a partire dal 2017 sono stati introdotti 2 specifici obblighi: − invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale); − invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche. A seguito di tali adempimenti, l’Agenzia provvede, tra l’altro, ad “incrociare” i relativi dati con i versamenti [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, a</p>
<p>partire dal 2017 sono stati introdotti 2 specifici obblighi:</p>
<p>− invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della</p>
<p>previgente periodicità annuale);</p>
<p>− invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.</p>
<p>A seguito di tali adempimenti, l’Agenzia provvede, tra l’altro, ad</p>
<p>“incrociare” i relativi dati con i versamenti effettuati e, nel caso in</p>
<p>cui sia riscontrata un’anomalia, invia al contribuente o</p>
<p>all’intermediario abilitato una specifica comunicazione.</p>
<p>Si rammenta che:</p>
<p>− dal 2017 viene meno l’invio della Comunicazione dati IVA;</p>
<p>− la dichiarazione IVA relativa al 2016 (mod. IVA 2017) va</p>
<p>presentata entro il 28.2.2017 in forma autonoma.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO E LE RECENTI FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/i-voucher-per-il-lavoro-accessorio-e-le-recenti-faq-del-ministero-del-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 13:12:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Recentemente il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito al nuovo obbligo della comunicazione preventiva richiesta per le prestazioni lavorative rese tramite i c.d. “voucher”. In particolare, i chiarimenti forniti dal Ministero, sotto forma di FAQ, riguardano: &#8211; la possibilità di inviare una comunicazione cumulativa riguardante più prestatori; &#8211; la possibilità di inviare una sola [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito al</p>
<p>nuovo obbligo della comunicazione preventiva richiesta per le</p>
<p>prestazioni lavorative rese tramite i c.d. “voucher”.</p>
<p>In particolare, i chiarimenti forniti dal Ministero, sotto forma di</p>
<p>FAQ, riguardano:</p>
<p>&#8211; la possibilità di inviare una comunicazione cumulativa</p>
<p>riguardante più prestatori;</p>
<p>&#8211; la possibilità di inviare una sola comunicazione nel caso in cui</p>
<p>la prestazione lavorativa sia svolta nello stesso giorno con 2</p>
<p>fasce orarie differenziate;</p>
<p>&#8211; la possibilità di inviare una sola comunicazione nel caso in cui</p>
<p>la prestazione lavorativa riguardi un’intera settimana;</p>
<p>&#8211; l’obbligo di comunicare almeno 60 minuti prima le eventuali</p>
<p>variazioni di quanto già comunicato.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER): GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO IN DATA 02/11/2016</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/lavoro-accessorio-voucher-gli-ultimi-chiarimenti-del-ministero-in-data-02-11-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 13:09:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 20137 del 2 novembre 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti circa le nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio ed in particolar modo sulle modalità e i contenuti della nuova comunicazione obbligatoria. Fra gli altri, il Ministero precisa che la comunicazione può riguardare anche più giornate lavorative, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 20137 del 2 novembre 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti circa le nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio ed in particolar modo sulle modalità e i contenuti della nuova comunicazione obbligatoria.<br />
Fra gli altri, il Ministero precisa che la comunicazione può riguardare anche più giornate lavorative, per lo stesso lavoratore, ovvero più lavoratori, posta l’indicazione puntuale delle giornate e degli orari di svolgimento di ognuno. Nel caso in cui il committente non abbia effettuato né la comunicazione di inizio attività all’INPS né la comunicazione all’Ispettorato del lavoro, inoltre, troverà applicazione la sola maxisanzione per &#8220;lavoro nero&#8221;, che assorbe la nuova sanzione prevista dal D.Lgs. n. 185/2016.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it/download/lavoro-accessorio-voucher-gli-ultimi-chiarimenti-del-ministero-in-data-02-11-2016/">LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER): GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO IN DATA 02/11/2016</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it">Consulenti Associati Padova</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DATI SPESE SANITARIE</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/i-nuovi-soggetti-obbligati-allinvio-dati-spese-sanitarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 11:37:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 2015 i medici e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l&#8217;erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e le strutture autorizzate e accreditate [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="jd_description_wrapper jd_clear">Dal 2015 i medici e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l&#8217;erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e le strutture autorizzate e accreditate all’erogazione di servizi sanitari sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione del mod. 730/UNICO precompilato. Dal 2016 sono tenute all’invio dei dati anche le strutture sanitarie autorizzate non accreditate. Recentemente il MEF ha esteso detto obbligo a nuovi soggetti.</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGGIORNAMENTO RSPP HOT</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/aggiornamento-rspp-hot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 11:32:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In riferimento agli aggiornamenti obbligatori per i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), che abbiano frequentato un corso di formazione antecedente all’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro (11.01.2012), per mantenere attiva l&#8217;abilitazione conseguita, c&#8217;è l&#8217;obbligo di eseguire il rinnovo entro il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="jd_header">
<div class="jd_title_left">
<div class="jd_description_wrapper jd_clear">In riferimento agli aggiornamenti obbligatori per i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), che abbiano frequentato un corso di formazione antecedente all’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro (11.01.2012), per mantenere attiva l&#8217;abilitazione conseguita, c&#8217;è l&#8217;obbligo di eseguire il rinnovo entro il 11.01.2017.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>ENTRA IN FUNZIONE IL SINP</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/entra-in-funzione-il-sinp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 11:20:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il 12 ottobre 2016 entra in funzione il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro). Si tratta di un sistema volto a raccogliere dati in relazione a: · infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività; · azioni di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; · [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it/download/entra-in-funzione-il-sinp/">ENTRA IN FUNZIONE IL SINP</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it">Consulenti Associati Padova</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="jd_description_wrapper jd_clear">Il 12 ottobre 2016 entra in funzione il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro). Si tratta di un sistema volto a raccogliere dati in relazione a: · infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività; · azioni di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; · violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La funzione del SINP è sostanzialmente quella di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché di indirizzare le attività di vigilanza.</div>
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<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it/download/entra-in-funzione-il-sinp/">ENTRA IN FUNZIONE IL SINP</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it">Consulenti Associati Padova</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE COMUNICAZIONI “DI ANOMALIA” PER IL MOD. UNICO / 730 2016</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/le-comunicazioni-di-anomalia-per-il-mod-unico-730-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 13:03:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate prosegue nella campagna di sensibilizzazione al rispetto degli obblighi fiscali inviando una specifica comunicazione di anomalia ai soggetti che hanno percepito nel 2015 redditi lavoro dipendente / pensione da diversi sostituti d’imposta e hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. Come evidenziato dalla stessa Agenzia, il contribuente destinatario della comunicazione può [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it/download/le-comunicazioni-di-anomalia-per-il-mod-unico-730-2016/">LE COMUNICAZIONI “DI ANOMALIA” PER IL MOD. UNICO / 730 2016</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it">Consulenti Associati Padova</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate prosegue nella campagna di sensibilizzazione al rispetto degli obblighi fiscali inviando una specifica comunicazione di anomalia ai soggetti che hanno percepito nel 2015 redditi lavoro dipendente / pensione da diversi sostituti d’imposta e hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. Come evidenziato dalla stessa Agenzia, il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it/download/le-comunicazioni-di-anomalia-per-il-mod-unico-730-2016/">LE COMUNICAZIONI “DI ANOMALIA” PER IL MOD. UNICO / 730 2016</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it">Consulenti Associati Padova</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE NOVITA&#8217; DEL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)</title>
		<link>https://consulentiassociatipadova.it/download/le-novita-del-lavoro-accessorio-voucher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lmamq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 12:54:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l’8 ottobre 2016, ha modificato la disciplina relativa alla comunicazione preventiva obbligatoria, prevedendo limiti più stringenti rispetto alla normativa precedente: “i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it/download/le-novita-del-lavoro-accessorio-voucher/">LE NOVITA&#8217; DEL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://consulentiassociatipadova.it">Consulenti Associati Padova</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l’8 ottobre 2016, ha modificato la disciplina relativa alla comunicazione preventiva obbligatoria, prevedendo limiti più stringenti rispetto alla normativa precedente:</p>
<p style="font-weight: 400;">“<b><strong>i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell&#8217;inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione”.</strong></b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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