La Legge n. 96/2017 ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “prestazioni occasionali”, che rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio. Possono far ricorso alle prestazioni occasionali:
- le persone fisiche, non nell ’esercizio di attività professionale o d’impresa, per attività quali:
- gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
- le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
- le amministrazioni pubbliche, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.
Come noto l’art. 1, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere dall’1.7.2017, l’ambito applicativo dello split payment disciplinato dall’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e dal DM 23.1.2015. In particolare il Legislatore ha:
• esteso il meccanismo in esame ai lavoratori autonomi;
• ampliato i soggetti destinatari dello stesso.
Recentemente il MEF con il Decreto 27.6.2017 ha emanato le specifiche disposizioni attuative modificando il citato Decreto 23.1.2015. Merita evidenziare che le nuove disposizioni sono applicabili “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017”.
La Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 50/2017, introduce all’articolo 54-bis una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “prestazioni occasionali”: di fatto, le prestazioni occasionali rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio e tornare a fornire uno strumento disciplinato per tutte quelle prestazioni lavorative difficilmente inquadrabili con un’altra tipologia contrattuale. Seppur in vigore dal 23 giugno 2017 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 96/2017), le nuove prestazioni occasionali non sono ancora operative, dovendosi necessariamente attendere l’implementazione della procedura informatica, da parte dell’INPS, che ne consentirà l’utilizzo da parte degli interessati.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017, fornisce importanti precisazioni in merito alle novità introdotte dal DL n. 50/2017, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni nel Mod. F24 da parte dei sostituti d’imposta. In particolare, l’Agenzia, al fine di agevolare la definizione dell’ambito applicativo delle nuove disposizioni, fornisce un elenco di codici tributo (Allegato 2 alla Risoluzione) il cui utilizzo in compensazione orizzontale (e, dunque, con tributi diversi) necessita, per i soggetti titolari di partita IVA, l’uso “obbligato” dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Con specifico riferimento ai datori di lavoro/sostituti d’imposta, l’Agenzia conferma ufficialmente quanto anticipato verbalmente, nei giorni scorsi, da propri funzionari, in relazione all’esclusione dell’obbligo di utilizzo dei canali Entratel/Fisconline da parte dei titolari di partita IVA nell’ipotesi in cui sul Mod. F24 siano utilizzati in compensazione il Bonus Renzi (codice tributo 1655) e i crediti 730 (codici tributo 1631, 3796 e 3797).