Entro il prossimo 18.12.2017 (il 16.12 cade di sabato) va effettuato il versamento del saldo IMU 2017, considerando le aliquote / detrazioni deliberate e in vigore per il 2017.
A tal fine si rammenta che:
- la Finanziaria 2017 ha confermato il blocco degli aumenti del carico impositivo rispetto al 2015 (ferme restando le specifiche esclusioni, quale quella per i Comuni in dissesto finanziario);
- il MEF ha aggiornato i coefficienti utilizzabili per calcolare il c.d. “valore contabile” degli immobili accatastati / accatastabili categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Recentemente il MEF ha chiarito che al fine della determinazione della quota variabile della TARI per le utenze domestiche, il Comune / Gestore del servizio rifiuti deve considerare l’intera superficie dell’immobile, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze, con conseguente applicazione della stessa “una sola volta”.
Di conseguenza qualora la quota variabile sia stata computata più volte, ossia applicata sia all’abitazione che alle relative pertinenze, il contribuente può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza.
La generica descrizione dell’operazione in fattura (natura, quantità e qualità dei beni / servizi) determina, come recentemente sancito dalla Corte di Cassazione, l’indetraibilità dell’IVA in capo all' acquirente / committente.
Tale “penalizzazione” può essere superata qualora vengano forniti ulteriori elementi che consentono all’Ufficio di accertare i requisiti sostanziali per l’esercizio del diritto alla detrazione.
La Legge n. 96/2017 ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “prestazioni occasionali”, che rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio. Le nuove prestazioni occasionali sono attive dal 10 luglio e pertanto consigliamo di collegarsi al seguente link dell’Istituto INPS nel caso sia di vostro interesse approfondire l’argomento.
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51100