Come noto, la memorizzazione elettronica e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi decorre dall’1.7.2019 ovvero dall’1.1.2020 in base all’ammontare del volume d’affari (superiore o meno a € 400.000).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- per volume d’affari si deve intendere quello complessivamente conseguito dal contribuente e quindi, in caso di più attività, va fatto riferimento al volume d’affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dalla modalità di certificazione delle cessioni / prestazioni effettuate;
- va fatto riferimento al volume d’affari 2018 (mod. IVA 2019).
Conseguentemente, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 rientrano automaticamente tra i soggetti obbligati all’invio telematico dal 2020. In merito, considerato il richiamo al “computo su base annuale” si ritiene inoltre che, in caso di inizio dell’attività nel 2018, sia necessario ragguagliare ad anno il volume d’affari conseguito.
Come noto, dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture
elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata del proprio sito Internet;
- il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.
In attuazione di quanto sopra, nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata della
Sezione “Fatture e corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23.4.2019 ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24.
L’ INPS con la circolare n. 45 del 22/03/2019 ha disposto nuove modalità per la presentazione della domanda relativa agli assegni familiari.
In particolare dal 01/04/2019 per i dipendenti delle aziende private non agricole sarà possibile inviare la richiesta solo in via telematica, tramite il servizio on-line accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Se non in possesso di PIN, i dipendenti potranno rivolgersi ai patronati ed agli intermediari dell’Istituto, che provvederanno ad istruire la pratica attraverso i propri servizi telematici.
Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Come noto dall’1.7.2018 trova applicazione l’utilizzo “anticipato” della fattura elettronica per 2 specifiche tipologie di operazioni: cessioni di carburante e prestazioni dei subappaltatori / subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.
Recentemente il Legislatore è intervenuto a differire all’1.1.2019 la decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
Fino al 31.12.2018 è quindi possibile continuare ad utilizzare la carta carburante, nel rispetto però dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall’1.7.2018.