Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita”. Tra le disposizioni di natura fiscale confermate in sede di conversione si segnala:
− la (re)introduzione del maxi ammortamento (maggiorazione 30%) per gli acquisti dall’1.4 al 31.12.2019;
− la revisione della tassazione degli utili reinvestiti previsti dalla Finanziaria 2019;
− l’introduzione della qualifica di sostituto d’imposta per i contribuenti forfetari con dipendenti / collaboratori;
− l’estensione della c.d. “rottamazione-ter” alle entrate locali.
In sede di conversione, oltre alla proroga dei termini di versamento al 30.9.2019 per i soggetti ISA, sono state introdotte una serie di semplificazioni, tra le quali:
− possibilità per l’intermediario abilitato alla trasmissione telematica di assumere un impegno cumulativo;
− allungamento da 10 a 12 giorni del termine di emissione della fattura elettronica immediata;
− previsione del termine (12 giorni) entro il quale provvedere all’invio all’Agenzia dei corrispettivi giornalieri;
− introduzione della moratoria delle sanzioni fino al 31.12.2019 per i contribuenti obbligati alla memorizzazione / trasmissione all’Agenzia dei corrispettivi dall’1.7.2019.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi dall’1.7.2019 alla luce delle novità introdotte dal c.d. “Decreto Crescita”.
In particolare, è stato chiarito che:
- i soggetti interessati dall’obbligo in esame, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In tal caso la memorizzazione è effettuata mediante il registratore di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali;
– - ai soggetti che hanno già messo in funzione il registratore telematico, non sono applicabili fino al 31.12.2019 le relative sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi è effettuata entro il predetto termine, ossia l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita”, è definitiva la proroga dei versamenti al 30.9.2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.
Per poter beneficiare della proroga, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate, non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio Indice di riferimento.
Di conseguenza, la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che:
– - dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
– - adottano il regime forfetario / dei minimi;
– - determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Con la recente Circolare 17.6.2019, n. 14/E, dedicata all’obbligo di fatturazione elettronica decorrente dall’1.1.2019, l’Agenzia delle Entrate ha:
· “raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi (Risposte a interpello / Risoluzioni);
· fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l’art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell’operazione se diversa dalla data di emissione della stessa.