Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso note le regole tecniche per consentire ai registratori telematici di trasmettere, a decorrere dall’1.1.2020, i dati delle operazioni per le quali i clienti intendono partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini”.
Entro il 2019 i registratori dovranno essere configurati per poter acquisire il “codice lotteria” comunicato, dal singolo acquirente “privato”, al momento dell’effettuazione dell’operazione.
A carico dell’esercente che rifiuta ovvero non trasmette i dati della singola operazione è prevista l’applicazione di una specifica sanzione.
Nell’ambito del recente Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, in vigore dal 27.10.2019, sono contenute una serie di disposizioni di natura fiscale, tra le quali:
− la possibilità di compensazione dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione;
− l’obbligo in capo al committente, che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera / servizio, di versare le ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti impiegati dall’impresa appaltatrice nell’esecuzione della prestazione;
− l’applicazione del reverse charge agli appalti con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente;
− la proroga al 2020 dell’esenzione dall’obbligo di fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS;
− la riduzione graduale della soglia per i trasferimenti di denaro contante (€ 2.000 per il 2020 - 2021; € 1.000 dal 2022);
− l’introduzione di una sanzione per i soggetti che rifiutano il pagamento tramite carta di debito / credito;
− la corresponsione dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP in due rate pari al 50% (anziché 40% - 60%) per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA (per il 2019 l’acconto risulta pari al 90%);
− l’adeguamento del regime IVA applicabile dalle scuole guida a seguito della (nota) sentenza della Corte di Giustizia UE.
Come noto, il Legislatore ha introdotto un’attenuazione del regime sanzionatorio per la mancata emissione della fattura elettronica, prevedendo:
− la non applicazione di sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA riferita all’operazione;
− la riduzione al 20% delle sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo.
Dalle lettura della disposizione contenuta nel c.d. “Decreto collegato alla Finanziaria 2019” si desume che per i soggetti mensili, per le operazioni effettuate fino al 30.9.2019, è possibile beneficiare sia della non applicazione della sanzione che della riduzione al 20%.
Tale soluzione non appare “recepita” dall’Agenzia, per la quale dall’1.7 al 30.9.2019 il beneficio è limitato solo alla riduzione al 20%.
Con ieri, 30 settembre 2019, è terminato il periodo di applicazione delle sanzioni ridotte sull’emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti con liquidazione IVA mensile.
Come noto, infatti, per il primo semestre 2019 era prevista una moratoria sulle sanzioni (estesa fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili) in caso di omessa/tardiva emissione della fattura.
A decorre da oggi, 1° ottobre 2019, tutti i soggetti devono emettere fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (fermo restando le regole per la fatturazione differita). In caso contrario, in base alla regola generale, la tardiva fatturazione di operazioni imponibili è sanzionata con un’ammenda dal 90% al 180%, con un minimo di euro 500.